La classificazione dei rifiuti è un passaggio indispensabile e fondamentale i cui effetti si ripercuotono su tutte le fasi successive della gestione dei rifiuti, che devono essere espletati in tema di contabilità e tracciabilità dei rifiuti (registri di carico/scarico, formulari, MUD e SISTRI). Il primo passo da compiere per una corretta gestione dei rifiuti è rappresentato dalla loro esatta classificazione, incasellando il rifiuto nella categoria dei rifiuti urbani o in quella dei rifiuti speciali.
Sotto tale profilo, la classificazione dei rifiuti (urbani o speciali, e poi pericolosi o non pericolosi) dipende innanzitutto da come i rifiuti vengono individuati e descritti tramite gli appositi codici dell’Elenco europeo dei rifiuti (Cer): l’attribuzione del codice è anche presupposto e condizione per la classificazione. Per assegnare ad un rifiuto il corretto codice (il c.d. CER), il produttore del rifiuto deve rispettare la procedura descritta a livello comunitario dalla Dec. n. 2000/532/CE e individuare rifiuto e corrispondente CER nell’elenco riportato nell’Allegato a tale Decisione, a sua volta riportato alla Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006: dopo le modifiche apportate dalla Dec. n. 2014/955/UE, appare consigliabile fare direttamente riferimento alla versione consolidata della Dec. n. 2000/532/CE.
In base a quanto indicato all’art. 184 del D.lgs 152/06, i rifiuti possono essere distinti:
Secondo l’origine in:
Rifiuti urbani;
Rifiuti speciali.
Secondo le caratteristiche di pericolosità in:
Rifiuti pericolosi;
Rifiuti non pericolosi.
I rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non, a loro volta sono classificati secondo la loro destinazione finale:
Non riutilizzabili, da avviare necessariamente a smaltimento;
Riutilizzabili, da avviare a smaltimento o a recupero nei cicli produttivi, secondo i casi.